Con l'entrata in vigore della nuova normativa, l'istituto della sospensione e il suo esercizio non sono più soggetti ad una disciplina contrattuale ma diventano un diritto per il cliente.
Il cliente può esercitare questo diritto presentando in Agenzia un documento di richiesta di sospensione che dovrà riportare l'indicazione della data di inizio e fine della sospensione.
La data di riattivazione deve essere dichiarata dal cliente fin da subito, tenedo conto del periodo in cui non utilizzerà il veicolo.
Periodo massimo di sospensione: 10 mesi per annualità (11 mesi per i soli veicoli storici).
Durata minima della sospensione: almeno 24h.
L'Agenzia consegnerà al cliente 2 documenti: la ricevuta di presa in carico e la documentazione contrattuale relativa alla polizza di riattivazione.
E' possibile modificare in un secondo momento la data di riattivazione indicata? Si, il cliente ha la facoltà di:
- anticipare la data di fine sospensione (decorrenza della riattivazione)
- prorogare la sospensione, con un preavviso di 10 giorni (5 per i veicoli storici) rispetto alla data di fine sospensione precedentemente comunicata e senza superare il limite massimo per l'annualità (ossia 10 mesi, 11 per i veicoli storici)